Risarcimento Danni

Gli ATC sono competenti per la determinazione e l’erogazione dei contributi (anche sottoforma di collaborazione operativa) per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata.

L’ATC provvede, secondo le vigenti disposizioni legislative (L.R. 12 gennaio 1994 n.3, recepimento della L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), agli oneri relativi ai contributi per l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria, nonché all’erogazione di contributi per interventi ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

Nello specifico, al fine di richiedere l’accertamento peritale del danno subito, per effetto del Regolamento danni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 50 del 08 Ottobre 2012” , è obbligatorio l’invio della richiesta accertamento danni attraverso il portale GESTOFAUNA.

Il risarcimento avverrà secondo le modalità esplicitate secondo il regolamento prevenzione e risarcimento danni approvato in data 8 maggio 2020.

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

Art. 2135
(Imprenditore agricolo).
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:

  1. colture erbacee
  2. colture arboree
  3. rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto
  4. boschi cedui nei tre anni successivi al taglio
  5. colture vivaistiche

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola stessa, in particolare:

  1. le serre e le serre/tunnel
  2. opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree
  3. opere per la regimazione delle acque

Non sono comunque ammessi a risarcimento, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:

  1. nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 3/1994
  2. nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone
  3. su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l’attività venatoria

Non sono inoltre ammessi a risarcimento:

  • i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati
  • i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse
  • i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento
  • i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta
  • gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria
  • i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici
  • i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche
  • i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100

Per effettuare il LOGIN al portale GESTOFAUNA, per la richiesta di contributo risarcimento danni da fauna selvaticaclicca QUI

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