Normativa

L’attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, che rappresenta la legge quadro nazionale in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica. La legge 157, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e che, per mancanza del quorum, era stato annullato. Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia.

Il fondamento della legge 157 è innovativo rispetto alla precedente: la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Questa legge, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione territoriale. Si precisa inoltre che, per controllare maggiormente l’applicazione della normativa nazionale e internazionale, la normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale. Ci sono voluti parecchi anni affinché tutte le regioni si mettessero in regola con l’emanazione di leggi di applicazione della 157 ed oggi, tutte le regioni le hanno adottate, nonostante ce ne siano ancora alcune che risultano essere in parziale difformità con il disposto della legge.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia rappresentano le strutture territoriali a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza. Attraverso la  Legge Regionale n. 3 del 1994, la Regione disciplina l’organizzazione degli ATC, definendone in modo specifico la perimetrazione, gli organi sociali, le finalità ed i compiti. Ciascun ATC è presieduto da un Comitato di Gestione, composto da rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste e enti locali.

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